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Pratiche edilizie

Ci occupiamo di gestire tutte le pratiche edilizie collegate al progetto

Corart interni vi seguirà nella gestione delle pratiche edilizie fornendovi un servizio completo relativo ad ogni pratica

CIA/ CIL/ CIAL

(COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA)

è una pratica da presentare nel Comune dove si intendono eseguire opere edilizie di manutenzione straordinaria. Tali opere possono riguardare modifiche alle unità immobiliari sia all’interno che all’esterno ma, in entrambi i casi, non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio o incrementare i parametri urbanistici o modificare il numero delle unità immobiliari del fabbricato.

Il documento firmato dal committente e da un tecnico abilitato viene consegnato presso gli uffici dell’edilizia privata contestualmente ai disegni relativi al progetto.

La C.I.A.L. è inoltrata all’autorità comunale dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi edilizi (proprietario, locatario, ecc.) completata da un progetto edilizio redatto da un professionista abilitato.

Servizio di ristrutturazione chiavi in mano

Il nostro team di lavoratori specializzati saranno a vostra disposizione per l’esecuzione dei lavori previsti, in tutto o anche solo in parte, a seconda delle necessità del cliente.
RISTRUTTURAZIONI

PERMESSO DI COSTRUIRE

è un provvedimento amministrativo richiesto all’autorità comunale e dalla stessa rilasciato, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria. Il Permesso di Costruire, che ha sostituito il precedente istituto della Concessione Edilizia, è disciplinato nell’ordinamento nazionale dal “D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, tuttavia molte amministrazioni regionali possono regolarne l’ambito di applicazione.
La richiesta di Permesso di Costruire inoltrata all’autorità comunale, deve essere corredata da un progetto redatto da un professionista abilitato che descriva dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Qualora l’intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del Permesso di costruire è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
I termini di inizio ed ultimazione lavori sono indicati nel permesso di costruire e solitamente l’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso e la costruzione deve essere completata entro tre anni dall’inizio dei lavori.
Gli interventi subordinati al rilascio del permesso di costruire sono indicati nella normativa nazionale (D.P.R. 380/2001) o nelle relative Leggi regionali ma, in generale, è possibile affermare che le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del Permesso di Costruire.
La richiesta di Permesso di Costruire è inoltrata all’autorità comunale dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi edilizi (proprietario, locatario, ecc.) completata da un progetto edilizio redatto da un professionista abilitato.

Assistenza Pratiche Edilizie Monza

DIA

(DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA)

è un provvedimento amministrativo da presentare all’Autorità comunale che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.
La D.I.A. è riconosciuta come procedura facoltativa alternativa al Permesso di Costruire e risulta disciplinata nell’ordinamento nazionale dal decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; tuttavia la competenza in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni ha poi motivato molte Amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l’ambito di applicazione.
La D.I.A. è inoltrata all’Autorità comunale almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori corredata da un progetto redatto da un professionista abilitato che descriva dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici igienico-sanitari e di sicurezza (ad esempio antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.), corredata dal nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori.
Qualora l’intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente preposto.
In base alla legislazione nazionale la D.I.A. è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni, con l’obbligo di comunicazione della data di ultimazione dei lavori. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato all’Autorità comunale, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività e, contestualmente, presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Gli interventi la cui realizzazione è subordinata alla facoltà di DIA sono indicati nella normativa nazionale (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o nelle relative leggi regionali.
La D.I.A. è inoltrata all’Autorità comunale dai soggetti legittimati che hanno titolarità ad effettuare gli interventi edilizi (proprietario, locatario, ecc.) completata da un progetto edilizio redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione (ad esempio geometri, ingegneri, architetti) e da una relazione asseverata nella quale si attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici igienico-sanitari e di sicurezza dell’intervento edilizio.

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SCIA

(SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività. Essa è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l’obiettivo di accelerare e semplificare rispetto alla precedente disciplina.
La norma richiede espressamente che alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività siano allegate, tra l’altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell’Amministrazione. Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “Dichiarazione di Inizio Attività” e “DIA”, “ovunque ricorrano anche come parte di un’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali.
Si presenta all’Amministrazione comunale allegando tutti gli elaborati tecnici e amministrativi previsti dal regolamento edilizio, comprese le autocertificazioni sostitutive di tutti i pareri o nulla osta necessari, ad esclusione di quello relativo ai vincoli del decreto legislativo n. 24/02 (codice dei beni culturali e del paesaggio).